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Contributi
Regolamento
Articolo 19
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Articolo 19
Articolo 19
Norme transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell’Organo di indirizzo.2. Alle iniziative promosse da terzi per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento era già iniziata l’istruttoria da parte della Fondazione seguitano ad applicarsi i criteri e le procedure di erogazione in vigore alla data di presentazione delle relative domande di contributo.