Lo Statuto
TITOLO I
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Articolo 1
1. La “Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona” - di seguito denominata Fondazione - è una persona giuridica privata a composizione associativa senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, dal presente statuto, dalle norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione e dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.
2. La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Tortona costituita per iniziativa della Società di storia, di economia e d’arte, con il concorso dei Comuni di Tortona, Casalnoceto, Pontecurone, Sale, Sarezzano, della Congregazione di Carità di Tortona e di benemeriti cittadini ed istituita con R.D. 13 luglio 1911, dalla quale è stata scorporata l’attività creditizia con atto a rogito notaio Ottavio Pilotti in data 24 dicembre 1991 Rep. n. 42453/6552, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. n. 436222 del 20 dicembre 1991.
3. La Fondazione ha sede in Tortona (AL) ed ha durata illimitata.
4. La Fondazione ha natura non commerciale ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze sino alla costituzione dell’apposito organo di vigilanza previsto dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461.
Articolo 2
1. La Fondazione persegue esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
2. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato).
3. La Fondazione, sulla base delle risorse di volta in volta prevedibilmente disponibili, sceglie, nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e con la cadenza triennale ivi prevista, fino ad un massimo di cinque settori rilevanti cui orientare i propri interventi. La scelta dei settori rilevanti viene effettuata, con specifica deliberazione, dall’Organo di indirizzo nell’ambito della definizione periodica dei programmi di intervento. La delibera con la quale la Fondazione individua i settori rilevanti sarà comunicata all’Autorità di vigilanza. A tal fine e per il più efficace perseguimento degli scopi statutari, l’Organo di indirizzo, nel predisporre il documento programmatico pluriennale di cui al successivo art. 3, realizza adeguati monitoraggi e/o studi di fattibilità che prendano in considerazione i bisogni del territorio e le risorse prevedibilmente disponibili nel periodo di tempo previsto nella programmazione. Nell’elaborazione del predetto documento programmatico pluriennale l’Organo di indirizzo deve inoltre tenere conto degli eventuali interventi previsti da altri soggetti od enti che operano nel medesimo ambito territoriale e con riferimento agli stessi settori cui la Fondazione ha deciso di orientare la propria attività.
4. Gli interventi della Fondazione si dirigono, in via principale, nel territorio del Tortonese di cui si segnalano i seguenti Comuni: Tortona, Borghetto Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Casalnoceto, Castelnuovo Scrivia, Garbagna, Isola Sant’Antonio, Monleale, Novi Ligure, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Rocchetta Ligure, Sale, Sarezzano, Stazzano, Vignole Borbera, Villalvernia e Villaromagnano.
5. L’attività della Fondazione può rivolgersi occasionalmente ad ambiti territoriali diversi, sia nazionali che internazionali, mediante, ad esempio:
• la realizzazione di progetti in collaborazione con enti aventi finalità analoghe e diretti, in ogni caso, al perseguimento dei fini statutari;
• l’adesione ad organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi coerenti con quelli della Fondazione;
• l’adesione ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all’art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 o ad enti nazionali ed internazionali associativi di Fondazioni.
6. La Fondazione, che opera sulla base di principi di economicità e di sana e prudente gestione, può compiere, salvo quanto disposto nei successivi commi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie, opportune e strumentali per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo le modalità contenute nel regolamento interno, emanato sulla base di quanto disposto dal presente statuto.
7. La Fondazione può contrarre debiti con le società direttamente od indirettamente partecipate
o ricevere dalle stesse garanzie entro il limite del 5 (cinque) per cento del proprio patrimonio. La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie per importo superiore al 5 (cinque) per cento del proprio patrimonio.
La contrazione di debiti, pur nei limiti indicati nei commi precedenti, deve essere subordinata alla predisposizione di opportune garanzie atte ad assicurare, in ogni caso, la conservazione del valore del patrimonio nel tempo.
La Fondazione può acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è, tuttavia, consentito solo con riguardo a quelli che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio delle imprese strumentali di cui al successivo art. 3, fatto salvo l’eventuale possesso temporaneo di partecipazioni di controllo che pervenissero ai sensi del successivo comma 9, per le quali gli organi della Fondazione prenderanno tempestivamente le iniziative necessarie per eliminare la situazione di controllo.
8. La Fondazione può costituire associazioni e Fondazioni di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie o partecipare alle stesse.
9. La Fondazione può accettare ogni forma di donazione e lascito e, ai sensi ed agli effetti dell’art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con scopi particolari e secondo le condizioni apposte dal donante.
10. È fatto divieto alla Fondazione di esercitare funzioni creditizie ed è esclusa altresì qualsiasi altra forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti od indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.
Articolo 3
1. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi, l’attività della Fondazione è ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale sulla base di un documento programmatico pluriennale predisposto dall’Organo di indirizzo e riferito ad almeno un triennio nel quale sono individuate, in rapporto alla gestione ed utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, le linee, i programmi, le priorità, gli strumenti di intervento ed i settori specifici ai quali destinare le risorse disponibili.2. Nell’ambito dei settori rilevanti di cui all’art. 2, comma 3 del presente statuto, la Fondazione può esercitare imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione dei fini perseguiti dalla stessa nei settori medesimi.
3. In questo caso, la Fondazione predispone contabilità separate con riguardo a tali imprese, per le quali saranno adempiuti gli obblighi relativi alla tenuta dei libri.
4. L’istituzione di imprese strumentali al perseguimento dei fini istituzionali è di competenza esclusiva dell’Organo di indirizzo.
Articolo 4
1. Le modalità di perseguimento degli scopi statutari, l’attività di gestione del patrimonio, la procedura per la composizione degli organi e l’organizzazione interna della Fondazione sono disciplinate da appositi regolamenti interni emanati secondo quanto stabilito dal presente statuto.
2. Il regolamento interno concernente le modalità che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale prevede e disciplina i criteri di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, in modo da assicurare la trasparenza dell’attività, e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente statuto nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi posti in essere dalla Fondazione.