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Home Lo Statuto TITOLO III

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6

1. Sono organi della Fondazione:
l’Assemblea dei soci;
l’Organo di indirizzo;
il Consiglio di amministrazione;
il Presidente;
il Collegio dei revisori.

Articolo 7

REQUISITI GENERALI DI ONORABILITÀ

1. I componenti dell’Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori ed il Segretario generale della Fondazione devono essere scelti tra coloro che hanno piena capacità civile, indiscussa probità e moralità.
2. Non possono ricoprire cariche in detti organi, nonché la carica di Segretario generale coloro che siano privi dei necessari requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare, tale previsione si applica a coloro che ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 468 dell’11 novembre 1998:
• si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile;
• siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
• alla reclusione per uno dei delitti previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
• alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
• alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
• alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
3. Inoltre, le cariche negli organi di cui al primo comma non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) del comma precedente, salvo il caso di estinzione del reato.
4. I componenti gli organi di cui al primo comma devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza o del Consiglio di amministrazione, per quanto concerne il Segretario generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.
5. L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni in materia di sospensione e di decadenza di cui ai successivi artt. 11 e 12 del presente statuto.
6. Ciascun organo, per proprio conto, determina la documentazione e definisce le modalità secondo le quali provvedere alla verifica dei suddetti requisiti ed emana i conseguenti provvedimenti.

Articolo 8

REQUISITI GENERALI DI PROFESSIONALITÀ

1. I componenti dell’Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, fatte salve le specifiche previsioni contenute rispettivamente nei successivi art. 15 e 19, devono essere scelti tra coloro che per professionalità, competenza, conoscenza tecnico - amministrativa ed esperienza nei settori cui è indirizzata l’attività della Fondazione sono in grado di fornire un efficace contributo al migliore perseguimento dei fini istituzionali della stessa.

Articolo 9

CAUSE GENERALI DI INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono ricoprire la carica di componente l’Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori:
• il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei membri dell’Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;
• i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti e affini sino al secondo grado incluso;
• coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte ed i membri dei relativi organi di controllo, comprese le figure del Presidente delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali e del Sindaco, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno;
• coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo o siano legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, anche a tempo determinato, con i soggetti, enti, organismi ed istituzioni investiti dal presente statuto dei poteri di designazione dei componenti gli organi della Fondazione. Tale situazione di incompatibilità deve ritenersi estesa ai titolari di incarichi esterni o di cariche pubbliche riconducibili ai predetti enti, organismi ed istituzioni;
• coloro che ricoprano cariche in altre Fondazioni di origine bancaria;
• gli amministratori delle organizzazioni, degli enti e dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, ad eccezione di quelli partecipati in modo qualificato dalla Fondazione stessa e la cui attività sia strumentale a quella della Fondazione nei settori istituzionali di competenza e fatti salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio;
• gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile;
• coloro che abbiano causato danni alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.
2. I componenti degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri dell’Organo di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
4. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l’Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori, eccezion fatta per il Presidente del Consiglio di amministrazione che assume la carica anche di Presidente dell’Organo di indirizzo. Tale incompatibilità deve ritenersi estesa al Segretario generale della Fondazione.
5. I componenti l’Assemblea dei soci che assumano la carica di membri dell’Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori o di Segretario generale della Fondazione, sono sospesi dalle loro funzioni di socio per tutta la durata di tale carica. Tale periodo si computa in quello di durata della carica di socio.

Articolo 10

CAUSE GENERALI DI CONFLITTO DI INTERESSE

1. Il componente gli organi della Fondazione od il Segretario generale che si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità e che, tuttavia, lo ponga in conflitto con l’interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all’organo di cui fa parte od al Consiglio di amministrazione per quanto riguarda il Segretario generale e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
2. Qualora la situazione di conflitto di interesse non sia temporanea, l’organo di appartenenza, e, per quanto riguarda il Segretario generale, il Consiglio di amministrazione, si pronunciano come se si trattasse di una causa di incompatibilità.

Articolo 11

CAUSE GENERALI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente l’Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori e dalla carica di Segretario generale:
• la condanna, con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui alle disposizioni sull’onorabilità;
• l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
• l’applicazione di misure cautelari personali.
2. I componenti dei suddetti organi possono richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.
3. L’Organo di indirizzo, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Articolo 12

CAUSE GENERALI DI DECADENZA

1. Decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell’organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario generale con dichiarazione del Consiglio di amministrazione, coloro che, in un qualunque momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità fissate dal precedente art. 9 o dallo specifico regolamento.
2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti.
3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano.
4. Qualora non vi provvedano sono tenuti a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbiano provocato alla Fondazione e decadono dalla carica con dichiarazione dell’organo di appartenenza.
5. I componenti dell’Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione dell’organo di appartenenza.
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