Home
Lo Statuto
TITOLO V
Lo Statuto
TITOLO V
TITOLO V
ORGANO DI INDIRIZZO
Articolo 15
1. L’Organo di indirizzo è composto da 16 (sedici) membri così designati:• 8 (otto) componenti dall’Assemblea dei soci;
• 8 (otto) componenti dai seguenti enti, organismi od istituzioni: 1 dal Comune di Tortona, quale originario Fondatore dell’ente; 1 di concerto tra i Comuni di Casalnoceto, Castelnuovo Scrivia, Isola Sant’Antonio, Novi Ligure, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Sale, Sarezzano, Villalvernia e Villaromagnano;
• 1 di concerto tra i seguenti Comuni facenti parte della Comunità Montana Valli Curone – Grue – Ossona e della Comunità Montana Val Borbera e Valle Spinti: Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Garbagna, Monleale, Rocchetta Ligure, Stazzano e Vignole Borbera;
• 1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria; 1 di concerto tra la Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra gli Operai di Tortona e la Consulta delle associazioni di volontariato di Tortona;
• 1 dalla Diocesi di Tortona;
• 1 dalla Società Storica Pro Iulia Dertona di Tortona, quale originaria Fondatrice dell’ente;
• 1 di concerto tra l’Ordine degli Avvocati di Tortona, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria, il Collegio dei Geometri di Alessandria, l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria, il Collegio dei Ragionieri e Periti commerciali di Tortona, il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Alessandria, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Alessandria, il Collegio Provinciale Agrotecnici di Alessandria, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Alessandria.
2. La designazione dei componenti l’Organo di indirizzo avverrà sulla base della seguente procedura: il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero entro i trenta giorni successivi all’anticipata scadenza del mandato, provvede ad inviare una lettera raccomandata A.R. agli enti competenti per le nuove designazioni e ad informare l’Assemblea dei soci per le designazioni di propria competenza, invitandoli ad indicare, entro i successivi tre mesi, i soggetti designati che dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità, di specifica competenza ed esperienza in uno dei settori di intervento della Fondazione ed in genere degli altri requisiti previsti dal presente statuto.
3. L’Organo di indirizzo, sulla base delle linee programmatiche e delle indicazioni contenute nel documento di programmazione pluriennale previsto dall’art. 3 del presente statuto, richiede all’Assemblea dei soci ed a ciascuno degli enti designanti di cui al comma 1 punto b) del presente articolo che i soggetti designati siano in possesso di specifica competenza ed esperienza nei settori istituzionali di intervento di volta in volta individuati ed indicati.
4. Qualora i soggetti titolari del potere di designazione non lo esercitino nel termine stabilito oppure designino un soggetto sprovvisto dei requisiti specificati, il Presidente del Tribunale di Tortona si surroga nel loro potere uniformandosi, in ogni caso, agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha omesso di effettuare la designazione.
5. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle designazioni, il Presidente della Fondazione richiede ai designati di produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. contenente la richiesta, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti indicati. Se i designati non producono la documentazione nel termine assegnato, il Presidente del Tribunale di Tortona si surroga nel potere del soggetto designante, uniformandosi, in ogni caso, agli stessi criteri cui quest’ultimo avrebbe dovuto attenersi.
6. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, l’Organo di indirizzo, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, provvede alla nomina dei nuovi componenti.
7. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell’Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina di cui al presente articolo provvede il Collegio dei Revisori.
8. I membri dell’Organo di indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive - manageriali presso enti pubblici o privati, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dallo stesso Organo di indirizzo.
9. I componenti dell’Organo di indirizzo devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal titolo III del presente statuto.
10. Allo scopo di garantire un’adeguata rappresentanza degli ambiti territoriali cui l’attività dell’ente è rivolta ed al fine di dare voce agli interessi connessi ai settori istituzionali, almeno un terzo dei componenti dell’Organo di indirizzo devono essere scelti tra persone residenti da non meno di tre anni nei territori di cui al 4° comma dell’art. 2 del presente statuto.
11. I membri dell’Organo di indirizzo agiscono in piena autonomia ed indipendenza, non rappresentano gli enti, gli organismi e le istituzioni dai quali sono stati designati, non rispondono agli stessi del loro operato e non sono vincolati da mandato.
12. Essi devono agire nell’esclusivo interesse della Fondazione al fine di contribuire alla realizzazione dei fini istituzionali.
13. I componenti dell’Organo di indirizzo durano in carica 5 (cinque) anni a partire dalla data della loro nomina, possono essere rieletti per una sola volta e rimangono nel loro ufficio fino a che non entrino in carica i successori.
14. L’Organo di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, con funzioni limitate alla predisposizione dell’ordine del giorno, alla convocazione dell’Organo ed alla garanzia circa il corretto svolgimento delle riunioni.
15. Il mandato del componente nominato in sostituzione del membro anticipatamente cessato dalla carica dura sino alla scadenza di quello del soggetto al quale è subentrato.
Articolo 16
1. L’Organo di indirizzo viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione, od altrove, ad iniziativa del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 23, comma 5 che ne fissa l’ordine del giorno con lettera raccomandata da inviarsi ai componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita e, nei casi d’urgenza, con telegramma, telex o telefax almeno un giorno prima.2. La convocazione può altresì essere richiesta con motivazione scritta da almeno cinque componenti dello stesso Organo di indirizzo, oltre che dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei revisori.
3. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei revisori, sentiti i componenti dell’Organo di indirizzo.
4. Allo scopo di una più puntuale definizione delle linee e dei programmi di intervento della Fondazione, alle riunioni dell’Organo di indirizzo possono presenziare, come semplici uditori, i consiglieri di amministrazione nonché il Presidente dell’Assemblea dei soci, i quali devono essere avvisati secondo le modalità di cui al primo comma.
Articolo 17
1. Per la validità delle riunioni dell’Organo di indirizzo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto di quelli sospesi.2. In mancanza del Presidente della Fondazione, presiede la riunione chi ne fa le veci ai sensi dell’art. 23, comma 5 del presente statuto.
3. Per la validità delle deliberazioni, salvo diverse previsioni del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
5. Le votazioni relative a designazioni od a nomine a cariche, nonché quelle riguardanti i componenti dell’Organo di indirizzo si effettuano per scheda segreta, salvo che le designazioni o le nomine avvengano per unanime acclamazione.
6. In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende non approvata e sarà oggetto di nuovo esame e discussione.
7. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati all’unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti: la modifica dello statuto, l’approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione dell’Ente, nonché lo scioglimento della Fondazione.
Articolo 18
1. Nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal presente statuto, l’Organo di indirizzo è competente in ordine alla definizione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e svolge compiti di sorveglianza sul funzionamento della stessa allo scopo di consentire il migliore perseguimento dei fini statutari e la conservazione del valore del patrimonio.2. Oltre alle generiche funzioni di indirizzo e di sorveglianza sopra delineate sono di esclusiva competenza dell’Organo di indirizzo le decisioni concernenti:
a) l’approvazione e la modifica dello Statuto, sentito il parere non vincolante dell’Assemblea dei soci da formularsi nel termine di cui all’art. 14, comma 1;
b) la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente del Collegio dei revisori;
c) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione e la nomina e la revoca, per giusta causa, dei componenti del Collegio dei revisori, la determinazione dei relativi compensi e del loro modo di erogazione nonché l’eventuale determinazione del rimborso, delle spese sostenute da tali soggetti in ragione del loro incarico;
d) l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;
e) l’accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione, nei limiti della normativa vigente;
f) l’approvazione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;
g) l’istituzione di imprese strumentali allo svolgimento dell’attività statutaria o l’acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo in imprese aventi il medesimo oggetto;
h) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
i) l’approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione, sentito il parere non vincolante dell’Assemblea dei soci da formularsi nel termine di cui all’art. 14, comma 1;
l) la predisposizione, sentito il Consiglio di amministrazione e previa realizzazione di adeguati monitoraggi e/o studi di fattibilità, del documento programmatico pluriennale di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori rilevanti, tra quelli previsti ammessi dallo statuto, ai quali destinare le risorse di volta in volta disponibili. Nell’occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
m) l’approvazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione, da trasmettere entro quindici giorni all’Autorità di vigilanza;
n) l’emanazione e la modifica, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, di regolamenti interni contenenti i principi generali in materia di gestione del patrimonio ed organizzazione interna, oltre alle modalità di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, in modo da assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi posti in essere dalla Fondazione;
o) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza nonché l’adozione, entro i successivi trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti;
p) la costituzione di commissioni consultive e di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e il compenso spettante ai relativi membri, sentito il parere del Collegio dei revisori;
q) la determinazione della tipologia e della misura dell’indennità spettante ai propri componenti per la partecipazione ai lavori dell’organo, sentito il parere del Collegio dei revisori.