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Home Lo Statuto TITOLO VI

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 (sette) membri, nominati dall’Organo di indirizzo sulla base di una procedura di tipo selettivo-comparativo le cui modalità di svolgimento saranno specificate nei regolamenti interni della Fondazione.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina fra i propri membri, a maggioranza assoluta dei votanti, il Presidente ed il Vice Presidente, da ritenersi ad ogni effetto Presidente e Vice Presidente della Fondazione.
3. I consiglieri hanno uguali diritti e doveri e devono agire nell’esclusivo interesse della Fondazione.
4. I consiglieri devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive-manageriali presso enti pubblici o privati.
5. I consiglieri devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal titolo III del presente statuto.
6. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra persone residenti da non meno di tre anni nei territori di cui al 4° comma dell’art. 2 del presente statuto.
7. I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni a partire dalla data della loro nomina, possono essere rieletti per una sola volta e rimangono nel loro ufficio fino a che non entrino in carica i rispettivi successori.
8. Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca sollecitamente l’Organo di indirizzo al fine di provvedere alla reintegrazione del numero dei consiglieri mancanti.
9. Il mandato del consigliere subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.

Articolo 20

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni mese presso la sede della Fondazione, od altrove, ad iniziativa del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 23, comma 5, che ne fissa l’ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei revisori almeno cinque giorni prima della data stabilita e, nei casi d’urgenza, con telegramma, telex o telefax almeno un giorno prima.
2. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei revisori, sentiti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione.
3. I consiglieri in numero di tre o il Collegio dei revisori possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando l’oggetto su cui deliberare.

Articolo 21

1. Per la validità della riunione del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto di quelli sospesi.
2. In mancanza del Presidente della Fondazione, presiede l’adunanza il vice Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero chi sostituisce il Presidente secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 5 del presente statuto.
3. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
5. Le votazioni relative a designazioni od a nomine a cariche presso società od enti, nonché quelle riguardanti i componenti il Consiglio di amministrazione si effettuano per scheda segreta, salvo che le designazioni o le nomine avvengano per unanime acclamazione.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e svolge compiti di proposta e di impulso dell’attività della stessa nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall’Organo di indirizzo.
2. In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) la nomina del Presidente e del vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
b) la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;
c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
d) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di indirizzo in ordine ai programmi deliberati, ai progetti esecutivi ed a quant’altro inerente all’attività della Fondazione;
e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all’organico ed al trattamento del personale;
f) l’assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
g) la nomina del Segretario generale della Fondazione, la determinazione del relativo compenso e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l’assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;
h) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza nonché l’adozione, entro i successivi trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti;
i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
j) la formulazione di proposte all’Organo di indirizzo in ordine:
- alle modifiche statutarie;
- all’approvazione ed alla modificazione dei regolamenti interni;
- ai programmi di intervento della Fondazione;
- alla definizione delle linee guida della gestione patrimoniale;
- all’istituzione di imprese strumentali;
- agli indirizzi in merito alle società partecipate;
k) l’acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
l) l’acquisto e la cessione di partecipazioni;
m) le designazioni o le nomine a cariche presso società od enti;
n) la deliberazione degli indirizzi concernenti le società partecipate e la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla loro amministrazione;
o) l’accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei propri dipendenti, nei limiti della normativa vigente;
p) l’individuazione dei soggetti esterni cui affidare la gestione del patrimonio secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione od a chi ne fa le veci, ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario generale od al personale dipendente il compimento di atti di ordinaria amministrazione determinandone i limiti.
4. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità ed i tempi da questo stabiliti.
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