Lo Statuto
TITOLO VII
TITOLO VII
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Articolo 23
1. Il Presidente, nominato ai sensi dell’art. 19, comma 2, del presente statuto, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi in qualunque sede e grado e dinanzi a qualsiasi Autorità giudicante ordinaria, speciale od arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e consulenti tecnici.
2. Convoca e presiede l’Organo di indirizzo ed il Consiglio di amministrazione.
3. Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell’attività della Fondazione, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi della stessa e sul conseguimento delle finalità istituzionali.
4. In situazioni di urgenza improrogabile, d’intesa con il vice Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari sui quali deve riferire al Consiglio di amministrazione nel corso della prima riunione.
5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite dal presente statuto sono adempiute, con i poteri di cui all’art. 15, comma 13, dal vice Presidente del Consiglio di amministrazione e, nel caso di assenza od impedimento anche di quest’ultimo, dal consigliere più anziano nella carica fra quelli in sede; in caso di parità di anzianità di carica dal più anziano di età.
6. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può delegare per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione.