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Lo Statuto
TITOLO VIII
Lo Statuto
TITOLO VIII
TITOLO VIII
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 24
1. Il Collegio dei revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti con le attribuzioni stabilite dalla legge delega 23 dicembre 1998 n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e dal presente statuto. I compiti del Collegio dei Revisori sono desumibili dalle corrispondenti disposizioni previste tempo per tempo dal Codice civile, e comprendono anche l’espletamento della funzione di controllo contabile2. I revisori partecipano alle riunioni dell’Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
3. I membri del Collegio sono nominati dall’Organo di indirizzo, che ne designa altresì il Presidente, e devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti.
4. I revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal titolo III del presente statuto.
5. Almeno un terzo dei componenti del Collegio dei revisori devono essere scelti tra persone residenti da non meno di tre anni nei territori di cui al 4° comma dell’art. 2 del presente statuto.
6. Essi durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti per una sola volta e rimangono nel loro ufficio fino a che non entrino i carica i rispettivi successori.
7. Il Collegio dei revisori verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza nonché l’adozione, entro i successivi trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti.
8. In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un revisore subentra il supplente più anziano di età.
9. Le deliberazioni del Collegio dei revisori sono prese a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
10. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.
11. Il Collegio dei revisori all’atto dell’insediamento potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l’uno dall’altro.
12. Ciascun revisore non può assumere cariche di sindaco effettivo, di consigliere di amministrazione in più di tre società od enti controllati direttamente od indirettamente dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.