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Home Lo Statuto TITOLO X

TITOLO X

SEGRETARIO GENERALE

Articolo 26

1. Il Segretario generale è il responsabile del coordinamento degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.
2. Il Segretario generale, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 del presente statuto, deve possedere competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione.
3. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, dell’Organo di indirizzo e dell’Assemblea di soci.
4. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell’Organo di indirizzo ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
5. Il Segretario assicura, inoltre, la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili e compie ogni atto per il quale abbia ricevuto delega dal Consiglio di amministrazione.
6. In caso di assenza od impedimento del Segretario generale, ne adempie le funzioni il vice Segretario generale ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest’ultimo, il dipendente all’uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.
7. Le funzioni di Segretario generale ed i compiti del restante personale non possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione.
8. Al Segretario generale si applicano le previsioni in materia di incompatibilità di cui al precedente art. 9, con eccezione di quella di cui al primo comma, secondo punto, relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione.
9. Il Segretario generale non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Articolo 27

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della Fondazione sarà regolato dalla normativa dell’impiego privato e dall’apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 22, comma 2, lettera e).
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