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Lo Statuto
TITOLO XI
Lo Statuto
TITOLO XI
TITOLO XI
BILANCIO DI ESERCIZIO
Articolo 28
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l’Organo di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione per l’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dallo stesso Organo di indirizzo. Nel documento sono indicati gli impieghi del patrimonio indirizzati al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.
3. Il bilancio d’esercizio deve essere approvato entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio d’esercizio che deve essere trasmesso al Collegio dei revisori per le osservazioni di propria competenza e all’Organo di indirizzo almeno trenta giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte dell’organo stesso.
4. Il bilancio d’esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo quanto previsto dall’art. 2423 del codice civile. Esso deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione, la quale deve illustrare le linee programmatiche che hanno caratterizzato l’attività della Fondazione, la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo alla redditività del patrimonio ed al mantenimento dell’integrità dello stesso.
5. La relazione sulla gestione deve inoltre evidenziare in un’apposita sezione gli interventi realizzati ed i risultati conseguiti in relazione alle diverse categorie dei destinatari delle iniziative della Fondazione.
6. Nel bilancio viene data separata e specifica indicazione degli impieghi effettuati, evidenziandone la relativa redditività.
7. Il Consiglio di amministrazione sottopone il bilancio all’approvazione dell’Organo di indirizzo, ne cura la trasmissione all’Autorità di Vigilanza entro dieci giorni dall’espletamento di detta formalità, e ne assicura la più opportuna pubblicità.
8. Il regolamento interno della Fondazione determina, sulla base dei principi contenuti nel regolamento emanato dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, le modalità di redazione e le forme di pubblicità del bilancio e della relazione sulla gestione, in conformità con la natura di ente non commerciale della Fondazione, allo scopo di rendere trasparenti gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari della sua attività e di illustrare in modo corretto e dettagliato le forme di investimento del patrimonio per consentire la verifica dell’efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione del valore e dell’adeguata redditività dello stesso.