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Lo Statuto
TITOLO XII
Lo Statuto
TITOLO XII
TITOLO XII
LIBRI E SCRITTURE CONTABILI
Articolo 29
1. La Fondazione deve provvedere alla tenuta dei seguenti libri:• il libro dei soci;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di indirizzo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori. Detti libri, ad esclusione del libro dei soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori, sono tenuti a cura del Segretario generale.
2. La Fondazione è inoltre obbligata alla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e di tutti gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l’espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata.
3. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.
4. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.