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Lo Statuto
TITOLO XIII
Lo Statuto
TITOLO XIII
TITOLO XIII
SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE
Articolo 30
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del D. Lgs. 153/99, la Fondazione si scioglie con deliberazione dell’Organo di indirizzo, sentito il parere non vincolante dell’Assemblea dei soci da formularsi nel termine di cui all’art. 14, comma 1, e con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 17, comma 7: a) per l’impossibilità di raggiungimento dei fini statutari; b) per il determinarsi di perdite patrimoniali di eccezionale gravità; c) per il verificarsi di gravi e ripetute violazioni della legge o dello Statuto.2. In tutte le ipotesi di scioglimento l’Autorità di vigilanza dispone con decreto la liquidazione dell’Ente nominando, all’uopo, uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza.
3. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell’Autorità di Vigilanza.
4. L’eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà devoluto, sentito il parere non vincolante dell’Assemblea dei soci e con l’approvazione dell’Autorità di vigilanza, ad altre Fondazioni allo scopo di assicurare la continuità degli interventi negli ambiti territoriali e nei settori cui era rivolta l’attività istituzionale della Fondazione, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 153/99.